Liquidazione del danno non patrimoniale: il Giudice può disapplicare le tabelle del Tribunale di Milano solo motivando la propria scelta

Liquidazione del danno non patrimoniale: il Giudice può disapplicare le tabelle del Tribunale di Milano solo motivando la propria scelta
25 Maggio 2020: Liquidazione del danno non patrimoniale: il Giudice può disapplicare le tabelle del Tribunale di Milano solo motivando la propria scelta 25 Maggio 2020

La terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8468/2020, depositata in data 05.05.2020 si è pronunciata sulla questione relativa alla disapplicazione da parte del Giudice di merito delle Tabelle di Milano nella liquidazione del danno non patrimoniale e sulla necessità che tale scelta venga motivata.

IL CASO. Gli eredi del Signor Ia. Al., deceduto in conseguenza di un sinistro stradale, avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo decesso, avvenuto per fatto e colpa dei signori B.R. e R. Il procedimento, giunto in grado di appello, trovava definizione nella sentenza del 16.6.2017 della Corte d’appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riliquidava in aumento la somma liquidata dal Giudice di prime cure in loro favore.

Avverso la suddetta sentenza, gli eredi del signor Ia. Al. proponevano ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, l’irrisorietà della liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio sofferto effettuata dalla Corte di merito in violazione delle Tabelle di Milano e in termini di “puro arbitrio”.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha ribadito, in primo luogo, che i criteri di valutazione equitativa del danno, la cui scelta è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire una valutazione equa, e cioè adeguata e proporzionata in relazione al caso specifico; in secondo luogo che, valida soluzione in tal senso, si ravvisa nell’adozione del sistema delle tabelle. 

La Corte ha confermato che le Tabelle di Milano, rispetto a quelle che costituiscono il cd. notorio locale (adottate secondo la prassi seguita da ciascun Tribunale), sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e quindi idonee a (..) evitare ingiuste disparità di trattamento”. Ciononostante, la Corte, ha osservato che, per lungo tempo, la giurisprudenza aveva escluso la necessità per il Giudice di merito, qualora intendesse disapplicare le Tabelle di Milano a favore delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario (metodo del c.d. notorio locale), di motivare la propria scelta.

La Suprema Corte è però pervenuta a mutare radicalmente tale orientamento. Ha, infatti, precisato che il Giudice di merito, qualora non intenda applicare le Tabelle del Tribunale di Milano, ma quelle in uso nel proprio distretto, deve motivare la scelta, onde evitare di incorrere nel vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ovvero nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Ciò in quanto le tabelle meneghine, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, costituiscono una regola integratrice del concetto di equità e un criterio guida, avendo le stesse una “vocazione nazionale”, per la liquidazione del danno non patrimoniale.

La Corte, rilevato che nell’impugnata sentenza la Corte di merito aveva disatteso il predetto principio omettendo di motivare la propria scelta di disapplicare le Tabelle di Milano, ha, quindi, accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

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